"Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal merco del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile in una recente pronuncia (ordinanza n. 2056/2023).
Nel caso affrontato la Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio: a 29 anni può ritenersi sulla base di presunzioni che un figlio sia in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento se non vi è prova di alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.
Si rammenta che ogni caso va affrontato singolarmente e necessita di una consulenza specifica, con esame della situazione proposta e della documentazione fornita.
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