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La casa di vacanza non è la residenza familiare: No all'assegnazione al coniuge collocatario

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi


La casa di vacanza non è la residenza familiare, dunque non vi è assegnazione, in caso di separazione, al coniuge collocatario dei figli.


Corte di Cassazione, sentenza n. 14553/2011


"Al coniuge affidatario dei figli non spetta l’assegnazione della casa delle vacanze in quanto conta solo l'abitazione "principale", ovvero l'abitazione in cui si svolgeva la via della famiglia.

L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 c.c., comma 4, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità".

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