Non sempre e automaticamente il conducente di una vettura è responsabile dell'investimento di un pedone, da cui derivino lesioni.
Nel caso in cui l'investimento sia stato causato da una condotta imprudente, anormale e imprevedibile del pedone, il conducente è esente da colpa.
Se ne è occupata ancora recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8940 del 18 marzo 2022.
"La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell’investito tale che l’investitore non abbia l’oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l’evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all’investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza".
Comentários