Si può procedere al trasferimento di immobili in ambito di separazione o divorzio senza procedere ad un atto notarile, poichè l’atto giudiziario ratificato ha gli stessi effetti di un atto del Notaio.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 21761/2021.
“Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione/consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili, o di altri diritti reali, o operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, per assicurarne il mantenimento; tale accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico secondo l’art. 2699 c.c e laddove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologa, valido titolo per la trascrizione, ex art. 2657 cod. civ.”
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