top of page
Cerca
Immagine del redattoreemanuelatimperi

Sì al trasferimento di immobile in separazione/divorzio senza intervento del Notaio

Si può procedere al trasferimento di immobili in ambito di separazione o divorzio senza procedere ad un atto notarile, poichè l’atto giudiziario ratificato ha gli stessi effetti di un atto del Notaio.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 21761/2021.

Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione/consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili, o di altri diritti reali, o operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, per assicurarne il mantenimento; tale accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico secondo l’art. 2699 c.c e laddove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologa, valido titolo per la trascrizione, ex art. 2657 cod. civ.


Comments


bottom of page