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OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'AGENTE IMMOBILIARE IN CASO DI IPOTECHE

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

Con la sentenza n. 8849/2017, pubblicata in data 5/4/2017, la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente dell’obbligo di informazione che incombe ai sensi dell’art. 1759 del codice civile sull’agente immobiliare nella compravendita di immobili, statuendo che l’incarico che viene conferito a quest’ultimo per l’acquisto di un immobile non implica automaticamente l’obbligo del mediatore di svolgere indagini in ordine alla sussistenza o meno di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della compravendita. Tale obbligo nasce solo se vi un esplicito incarico da parte del promittente acquirente. (Fonte: notiziario giuridico AvvocatoAndreani.it - Risorse Legali)

 
 
 
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