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MORTE DEL CONVIVENTE: LA SUA COMPAGNA PUO' RESTARE NELLA CASA OVE ABITAVANO?

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

Il rapporto di convivenza non attribuisce al convivente superstite un titolo idoneo a possedere o detenere l'immobile adibito a casa familiare, né il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. co. 2, riservato al coniuge dalla legge ereditaria.

In caso di cessazione della convivenza per morte del convivente proprietario, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, così che nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti degli eredi legittimi.

La Corte di Cassazione con sentenza del 27 aprile 2017, n. 10377 afferma che al momento del decesso del convivente proprietario, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile di cui era titolare l’altro convivente, così che nessuna pretesa può essere avanzata dal convivente nei confronti degli eredi legittimi.

(Fonte: quotidiano di informazione giuridica “Altalex”)

 
 
 
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