“L’obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l’intero sugli stessi, fermo restando che il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell’azione esecutiva, anche contro i singoli condomini, nonché per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo ed il precetto al singolo condomino”.
“L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sè esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini". Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota.
E' quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con sentenza 22856/2017
(Fonte sentenza: “Altalex”).
Ma cosa significa?
Ciò significa che, qualora un creditore di un Condominio proceda contro un solo condomino per il totale dell'importo del titolo esecutivo emesso a carico del condominio, il singolo condomino aggredito esecutivamente potrà fare opposizione rilevando che la sua quota millesimale è inferiore a quella allegata. Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota.
Spetta dunque al condomino che si oppone alla richiesta di pagamento di dover dare la prova dei suoi millesimi di proprietà, e dunque dimostrare che la quota di sua spettanza, in ragione della tabella millesimale, è inferiore a quella richiesta.
Tale prova è fondamentale per la difesa del condomino esecutato: in mancanza di tale dimostrazione, l'opposizione non può essere accolta e l'atto di precetto sarà efficace nei suoi confronti per l'intera somma intimata dal creditore.