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RIABILITAZIONE DA PROTESTO: COS'E' E COME FARE?

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

Il nostro ordinamento prevede per coloro che subiscono la levata di un protesto su cambiale tratta o vaglia cambiario a causa del mancato pagamento del titolo, laddove successivamente avvenga l’adempimento dell’obbligazione, la possibilità di riabilitarsi, ovvero di cancellare il protesto così come di cancellare il proprio nominativo dai Registri Informatici dei protestati.

Il protesto è l’atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell’assegno bancario e postale.

La Riabilitazione è appunto il rimedio giuridico introdotto per ottenere la cancellazione del protesto, decorso un anno dalla levata del medesimo, ove si dimostri che nel frattempo sia avvenuto il pagamento nei confronti del creditore.

Il soggetto protestato può conseguirne la cancellazione solo dopo aver ottenuto la riabilitazione, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni.

Il procedimento per ottenere la riabilitazione consiste in un ricorso che dovrà essere presentato presso il Tribunale territorialmente competente.

Ove ricorrano i presupposti giuridici, il Presidente del Tribunale adito, se accoglie la richiesta, emette un decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio competente a cancellare il ricorrente dal Registro Informatico nazionale dei protesti.

Per effetto di tale provvedimento giudiziale, il protesto viene dunque cancellato e non si risulta più “cattivi pagatori”.

Altra e diversa procedura è invece prevista nel caso in cui il pagamento di una cambiale tratta o di vaglia cambiario avvenga entro un anno dalla data di levata del protesto.

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