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Si perde il diritto all’assegnazione della casa familiare se il figlio non vi vive in modo stabile:

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

Con Ordinanza n 11844/2019 la Corte di Cassazione Sez. VI Civile si è così pronunciata in merito al diritto all'assegnazione dell'abitazione familiare a favore del genitore assegnatario:

La Corte ha chiarito in diverse occasioni come il carattere del tutto saltuario dell’utilizzazione da parte della prole dell’originaria casa familiare escluda che questa possa ancora rappresentarne l’habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei suoi affetti e come la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile”.

 
 
 
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