Il coniuge può legittimanente iscrivere ipoteca per garantirsi il regolare mantenimento?
Non vale sempre e comunque: deve infatti ricorrere il rischio di inadempimento che dovrà essere accertato e valutato dal Giudice.
Lo riporta una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1076/2023):
"le garanzie reali, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorre l'inadempimento o il pericolo di inadempimento sicché appare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni".
"In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale e' proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'articolo 156, 5 comma, c.c., e' tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c"..
La valutazione del creditore, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, circa la sussistenza del rischio dell'inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice,al pari di tutte le misure di natura cautelari, sicche' la mancanza originaria dei presupposti anzidetti non puo' far sorgere alcun vincolo fondato conformemente alle ragioni per le quali la legge lo consente.
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P.s Si rammenta che ogni caso va sempre esaminato singolarmente, sulla base della valutazione di fatti e documenti, e necessita di una consulenza specifica.
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