La Cassazione si è così pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni per l’ustione provocata dalla caduta di una pizza durante il trasporto al tavolo. “Nel contratto di ristorazione, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.“. “Chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contratto d’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica, comporta l’obbligo del ristoratore di dare ricetto ed ospitalità all’avventore". (Corte di Cassazione Sez. VI Civile, ordinanza 9997/2020). (Fonte: sito Corte di Cassazione).
top of page
bottom of page
Comentarios