DIVISIONE EREDITARIA IMMOBILI ABUSIVI: CRITICITA'
- emanuelatimperi

- 31 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Parliamo delle criticità, spesso non considerate, sulla DIVISIONE EREDITARIA IMMOBILI ABUSIVI.
Molti immobili in Italia presentano abusi, di cui alcuni sanabili altri insanabili.
Ciò è un impedimento per le operazioni di compravendita immobiliare, ma anche per la divisione di immobili abusivi fra eredi, quando questi arrivino per successione ereditaria.
Importante la sentenza n. 25021/2019 con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha testualmente deciso come segue: “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L.n. 47 del 1985 art. 40 comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”
In sintesi se la divisione ereditaria ha ad oggetto immobili abusivi, il Giudice adito non può pronunciarsi.
Ciò perché la divisione di una comunione ereditaria è un atto tra vivi (tra gli eredi) e, pertanto, a esso si applicano le stesse norme sulla regolarità urbanistiche previste in sede di rogito notarile di compravendita tra privati.
Spesso gli eredi non tengono conto di questa situazione, magari perchè non conoscono neppure la storia degli immobili che ereditano.
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N.B. Si rammenta che ogni situazione è a sè e necessita di una consulenza specifica e personalizzata.




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