La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 12384 del 15.04.2022) ha ribadito, in materia di locazione di immobili, "l’obbligo del conduttore di osservare, nell’uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1587 c.c., n. 1), con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata".
Alla luce di tale premessa, il proprietario, laddove constati che al bene sono state apportate importanti innovazioni, può attivarsi con i rimedi previsti dalla legge.
Si rammenta che ogni singolo caso necessita di uno studio e di una consulenza specifica
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