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INCIDENTE AUTO PER IL PASSAGGIO DI ANIMALI SELVATICI: CHI RISARCISCE?

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

Corte di Cassazione Civile ordinanza n. 32018/2021

Nuova, recente, pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione della risarcibilità del danno subito dall'automobilista a causa del passaggio di un animale selvatico.


E' la Regione a risarcire l'automobilista dal sinistro avvenuto a causa del passaggio di animali selvatici, tranne quando la Pubblica Amministrazione dia prova del caso fortuito.

"I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a giacche’, da un lato, il criterio di imputazione previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprieta’ o, comunque, sull’utilizzazione dell’ animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.


«Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti".


E' bene precisare che ogni caso è a sè e va singolarmente esaminato, non costituendo quanto sopra una regola generale: dunque bisogna sempre esaminare il caso specifico e i suoi aspetti per accertare se sussistono i presupposti per la sua risarcibilità.

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