La legge 289/90 ha stabilito il diritto dei minori a cui vengano accertate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età", a vedersi elargita una INDENNITA' DI FREQUENZA da parte dell'INPS.
Essa può essere riconosciuta anche a minori che abbiano Disturbi Specifici dell’apprendimento di gravità tale da soddisfare il requisito di cui alla L. 289/90.
Tale indennizzo serve per dare un contributo alle famiglie più bisognose che si trovano a sostenere le spese connesse alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione, o ancora per acquistare materiale didattico più funzionale alle loro esigenze di studio.
E' perciò necessario, per farne richiesta, non superare un determinato limite reddituale.
L’assegno mensile viene erogato dall'INPS per tutto l’arco scolastico ed anche per i mesi estivi, ove vengano frequentati centri di riabilitazione.
L’ elargizione dell’assegno non è automatica ma segue ad una richiesta specifica dei genitori e SOPRATTUTTO ad un accertamento con esito positivo da parte di apposita commissione di valutazione dell’INPS.
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