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Infiltrazioni provenienti dal condominio: risarcimento per impossibilita' di affittarlo

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

La Corte di Cassazione con la citata ordinanza ha riconosciuto il danno subito dal proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni derivanti da parti condominiali che lo hanno reso inutilizzabile, e dunque non concedibile in affitto.

"ll danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione.

Da tale pronuncia si trae il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui (così come nel caso di occupazione illegittima di immobile, ovvero di limitazione abusiva dell'esercizio del diritto di proprietà) il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile".

(Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza n. 21835/2020).

 
 
 

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