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OPPOSIZIONE DEL CONDOMINO A DEBITO CONDOMINIALE

  • Immagine del redattore: emanuelatimperi
    emanuelatimperi
  • 2 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Con recente pronuncia la Corte di Cassazione Civile ammette la possibilità, per il singolo condomino, di fare opposizione all’esecuzione rispetto ad un debito condominiale per contestarne la sua estraneità, ad esempio perché tale debito è anteriore al suo atto di acquisto per cui Egli all’epoca non era proprietario né condomino.


Corte di Cassazione n. 7489 del 21 marzo 2025


deve quindi affermarsi che, se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all’ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell’ente condominiale“.





Si rammenta che ogni caso è a sè e necessita di una specifica consulenza basata su esame di fatti e documenti



 
 
 

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