Secondo il Tribunale di Trani SI. Con sentenza resa il 30.01.2020 esso ha precisato che il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per “i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”. Alla luce di ciò, ha stabilito che il reddito di cittadinanza percepito dal coniuge il quale è obbligato per legge al mantenimento di coniuge e figli è pignorabile in caso di omessa corresponsione del mantenimento previsto, e lo sia senza i limiti imposti dall’art 545 cpc.
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