La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale e l’abbandono del tetto non sono motivo di addebito della separazione tra coniugi se il matrimonio era già in crisi prima di tali fatti.
E' quanto si evince dalla lettura dell'Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione Civile n. 35296 /2023.
"Grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale” .
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Si rammenta che ogni caso è a sè, va esaminato singolarmente e necessita di una consulenza specifica.
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