La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18280 del 2016 ha precisato che i regali fatti al proprio partner in occasione di festività e ricorrenze ormai entrate nelle nostre consuetudini sociali (San Valentino, Natale, compleanni) non sono soggetti alla restituzione quando la relazione finisce. Ciò in quanto i regali scambiati tra coniugi, compagni o fidanzati per celebrare tali ricorrenze, sono solo della liberalità d'uso, ovvero delle donazioni nate per celebrare delle festività entrate a far parte del nostro abitudinario sociale.
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