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SULLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

Corte di Cassazione, sez. II Civile, 28.03.2017, n. 7938

in base al principio di solidarietà condominiale, la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall'effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati e che prevale sui divieti del regolamento condominiale.

Con la sentenza n. 7938 del 28.03.2017 la Corte di Cassazione Sez. II Civile ha stabilito che la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi unicamente in forza di disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali o che comunque alteri l’aspetto architettonico all’autorizzazione del condominio.

(Fonte: "Quotidiano Giuridico")

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