La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con sentenza n. 4676 del 28.02.2018 ha affermato il principio secondo cui, sebbene i coniugi mutino il proprio regime patrimoniale, ai beni acquistati secondo l’originario assetto patrimoniale (nella specie: comunione legale), continua ad applicarsi la disciplina di quest’ultimo e non quella di quello successivamente scelto dai coniugi (nella specie: separazione dei beni).
Il che significa che, nel caso in oggetto, il fondo acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della comunione, anche se successivamente detto regime muti.
(Fonte: Sito Corte di Cassazione: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass).