In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa coniugale (o familiare se non sposati) serve a tutelare i figli e il loro interesse a rimanere a vivere nel loro habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti.
Quando però cessa di essere l’abitazione principale per il minore in quanto trasferitosi altrove, è possibile la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore che vive con lui.
E' il caso del minore che si trasferisce con la madre in un'altra città per motivi di lavoro e lì inizia una nuova vita per un determinato periodo.
Dunque se essi si trasferiscono in altro luogo si perde il diritto di assegnazione della casa coniugale già concesso: il trasferimento altrove infatti comporta un cambio delle abitudini quotidiane per cui la casa non rappresenta più l’habitat abituale per il minore e non ha più motivo di esistere un diritto di assegnazione sulla stessa.
Se il proprietario è l'altro genitore, quest'ultimo allora può tornare in possesso dell'immobile.
Si rammenta che ogni caso è a sè e va trattato mediante una consulenza specifica basata sull'esame dei fatti e dei documenti.
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