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L'AFFIDO CONDIVISO: LA L. 54/2006


La legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha introdotto il cosiddetto AFFIDO CONDIVISO.

L'affido condiviso tutela l'interesse del minore a vivere in maniera meno traumatica la separazione dei genitori e a preservare il rapporto con entrambi i genitori, anche dopo la fine del matrimonio e dunque della coabitazione.

È stato infatti istituito il “principio di bigenitorialità”: in base a tale principio entrambi i genitori conservano pari diritti e doveri relativamente alle decisioni rilevanti che riguardano la crescita e l'educazione dei propri figli.

Nel pronunciare la separazione, il competente Tribunale disporrà anche in ordine alla collocazione dei figli, individuando il genitore presso il quale essi avranno residenza prevalente.

Il genitore non collocatario avrà tuttavia il diritto di visita, ovvero di vederli e trascorrere tempo con loro, secondo un calendario che sarà determinato.

In regime di affidamento condiviso, tutte le decisioni di maggiore importanza che riguardano lo sviluppo e la crescita dei figli (scelte sull'istruzione, sull'educazione e sulla salute), dovranno essere prese congiuntamente dai genitori.

Naturalmente, va da sé che l'affido condiviso e il modello di bigenitorialità potranno avere pienamente successo se alla base i genitori sapranno costruire e mantenere nel tempo un rapporto collaborativo e improntato al dialogo e alla reciproca comprensione.

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