Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art 12 L. 118/1971, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art 10 del Tuir.
Ritiene la Corte, infatti, che è proprio la funzione del sistema assistenziale, “di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità”.
(Fonte: rivista di informazione giuridica “Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore)