se il conduttore viene messo al corrente dello stato fatiscente dell'immobile, l'eventuale omessa concessione delle autorizzazioni urbanistiche per l'uso commerciale dei locali non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto locatizio.
(Fonte: portale di informazione giuridica condominiale “Condominio Web”).
La Corte di Cassazione Sez. III Civile, con ordinanza n. 9558 del 13.04.2017, ha respinto l'eccezione di nullità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile privo di conformità urbanistica e catastale, in quanto le clausole concernenti “i lavori di ristrutturazione da eseguirsi a cura e spese del conduttore” e “la situazione urbanistica” dell’immobile erano state “approvate separatamente e per iscritto in calce al contratto” dovendo essere considerate pertanto “pienamente valide ed efficaci”.