"Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con sentenza n. 482 dell' 11.01.2017.
(Fonte: quotidiano giuridico Studio Cataldi)