Di norma le Banche raccolgono la firma del proprio cliente nel momento in cui gli rilasciano il carnet degli assegni; successivamente, tutte le volte in cui un soggetto si presenta con un assegno “staccato” dal correntista, il dipendente allo sportello dovrebbe controllare che la sigla corrisponda a quella depositata originariamente dal cliente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13873/2017, si è pronunciata come segue relativamente alla questione sul pagamento di un assegno semplicemente siglato e non firmato per esteso: “Il fatto che il correntista abbia apposto sull’assegno una sigla e non il nome e cognome per esteso non esonera però la banca dal verificarne l’autenticità. Per cui l’istituto di credito risponde per negligenza se paga assegni a persona diversa dal titolare malgrado l’assegno sia solo siglato e non firmato per esteso con nome e cognome. Se infatti l’anomalia è rilevabile a “occhio nudo” l’impiegato allo sportello è tenuto a fare degli approfondimenti”.
(Fonte: quotidiano giuridico "La Legge per Tutti")