Corte di Cassazione, sez. II Civ, sentenza 30 giugno 2017, n. 16268
Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzala nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente
(Fonte: rivista giuridica “Il Sole 24 Ore”)