La Corte di Cassazione Sez. II Civile ha emesso la sentenza n. 18891, con la quale, in tema di responsabilità per vizi della cosa venduta, ha disposto quanto segue: "ll venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 c.c.".