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SULLA RESPONSABILITA' PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sen

Immagine del redattore: emanuelatimperiemanuelatimperi

La Corte di Cassazione Sez. II Civile ha emesso la sentenza n. 18891, con la quale, in tema di responsabilità per vizi della cosa venduta, ha disposto quanto segue: "ll venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 c.c.".

 
 
 
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