“Con riguardo alla partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all'istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, eccetto le ipotesi in cui si tratti di eventi urgenti o eccezionali, sussistendo pertanto a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia adottato validi motivi di dissenso”.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con recente Ordinanza (n. 22029 del 21 settembre 2017): nel caso affrontato in concreto, le spese straordinarie riguardavano l’iscrizione della figlia ad una scuola privata e il ricorso a ripetizione private: la Suprema Corte ha riconosciuto l’obbligo in capo al padre (genitore non affidatario) di contribuire al pagamento, per la sua quota di spettanza, delle spese sostenute dalla madre per iscrivere la figlia alla scuola privata e ricorrere a ripetizioni private.