In caso di divorzio, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità, o di una quota della stessa, solo se risulti già titolare di un assegno divorzile disposto dal Tribunale e a condizione che non si sia risposato. Inoltre è necessario che il rapporto di lavoro per il quale il defunto aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico sia stato avviato prima della sentenza di divorzio.
La legge nel subordinare il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa alla circostanza che il coniuge superstite sia titolare di un assegno divorzile, presuppone una richiesta al giudice; è quest’ultimo a dover accertare il diritto all’assegno di reversibilità e a liquidare le quote spettanti al coniuge divorziato e a quello superstite.
Tali quote vanno poi divise con i figli se sussistenti secondo percentuali stabilite dalla legge.
Cassazione Civile Ordinanza n. 25053/17 del 23.10.2017
(Tratto da: La Legge per tutti)