La Corte di Cassazione con ordinanza n. 19708 del 25.07.2018 in merito alla pignorabilità del T.F.R. del lavoratore ha così stabilito: “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda quanto che siano versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps o conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 Cpc. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale 99/1993 e 225/1997".
Massima Redazionale