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Mantenimento al figlio maggiorenne: a chi va versato?


Il genitore separato o divorziato obbligato a versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e convivente con l'altro genitore, in mancanza di una espressa domanda formulata dal figlio maggiorenne, è tenuto a versare detto mantenimento alla madre convivente con il figlio.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez I Civile con la sezione I con l’ordinanza 9 luglio 2018 n. 18008.

Testualmente: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere. In particolare, gli argomenti posti a sostegno del motivo di ricorso fanno leva sul presupposto che l'art. 337 septies c.c., attribuirebbe al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il diritto esclusivo di chiedere e percepire la somma liquidata per contributo al mantenimento, non prevedendo la norma la legittimazione concorrente del genitore convivente, sicchè il giudice dovrebbe motivare il versamento diretto sulla base di gravi ed adeguate ragioni. Tuttavia, tali argomenti non appaiono tali da poter sovvertire la richiamata giurisprudenza, atteso che il richiamato orientamento è fondato sul presupposto della mancata richiesta del figlio maggiorenne cui è subordinato il pagamento diretto”.

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