Con legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 è stato modificato l’art. 560 c.p.c. Il debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare può continuare ad abitare nell’immobile pignorato, ed il custode giudiziario nominato deve “vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità”. Ai sensi dell'art 560 ultimo comma c.p.c. “quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il Giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586”. La liberazione anticipata dell’immobile può invece continuare ad essere disposta dal Giudice al verificarsi delle seguenti circostanze: “qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare”.
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