Si può revocare l'assegno divorzile al coniuge che smetta per sua scelta di lavorare.
Corte di Cassazione Sez. VI civile ordinanza n 26594/2019
"deve ritenersi che anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) la decisione appare fondata perché le S.U. hanno ribadito anche esse che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. la Corte di appello ha rilevato che l’impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati di cui all’art. 5 citato non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del coniuge richiedente l’assegno ma dalla libera scelta della sig.ra -------che ha deciso di abbandonare l’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. Né la Corte di appello ha potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari"