CASSAZIONE III SEZ. CIVILE ORDINANZA N. 22522/19 (Massima)
“Il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare pienamente continuità, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti a cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo. Dunque, sulla base di questo principio generale è la ASL il soggetto individuato dalla normativa quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo”.