In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte e assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Cassazione Civile Sez. I Ordinanza n. 11724/2023
Si rammenta che l'articolo non sostituisce una consulenza che deve essere resa in maniera specifica per adattarsi al singolo caso proposto.
Avv. Emanuela Timperi
tel 0774 012000 mail: emanuelatimperi@virgilio.it
Comments