Capita spesso di discutere sulla validità di una delibera assembleare del Condominio se in assemblea viene convocato il proprietario di un immobile sottoposto a pignoramento.
Spesso i condomini impugnano la delibera sulla base del fatto che il proprietario non potrebbe partecipare (e decidere) in assemblea essendoci un Custode Giudiziario nominato dal Tribunale.
Sulla questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29070 del 19.10.2023, secondo la quale è coerente riconoscere al condòmino esecutato la perdurante legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali, in difetto di una diversa disposizione del giudice dell'esecuzione che oneri il custode di una siffatta incombenza; disposizione che, ove assunta, dovrà essere portata a conoscenza dell'amministratore del condominio.
Ciò significa che il solo fatto che l'immobile sia pignorato e che sia stato nominato un Custode Giudiziario dal Tribunale non esclude il diritto del proprietario a partecipare in prima persona alla vita condominiale, salvo che ci siano diverse indicazioni in questo senso.
Si rammenta che ogni situazione va esaminata singolarmente sulla base dei dati e documenti e richiede una consulenza specifica.
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