La Corte di Cassazione Sez. VI Civile con ordinanza n. 27849/2021 si è pronunciata sulla riscossione di oneri condominiali non versati, sostenendo che la delibera di approvazione del consuntivo è sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo e la condanna del condomino moroso a pagare.
La delibera condominiale di approvazione costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme: l'ambito dell'opposizione è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
In sostanza, dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, ai sensi del primo comma dell'art. 1137 c.c. (Cass. 4306/2018), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. 11981/1992).
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