Se un condominio è composto soltanto da due condomini, come ci si comporta in caso di lavori urgenti? E chi paga?
Corte di Cassazione Sez. II Civile Ord. n. 19254/ 2021
Oggetto della questione decisa dalla Corte di Cassazione Sez II Civile con ordinanza n. 19254/2021 è accertare chi può decidere di fare i lavori urgenti per la conservazione del bene comune in uno stabile composto da due soli condomini, e per l’effetto regolamentare il diritto al rimborso spese.
In ipotesi di interventi indifferibili è consentito l'intervento diretto del condomino anche senza l'autorizzazione degli organi condominiali, e perciò anche senza azionare lo strumento previsto dall'art. 1105 cod. civ. per rimediare all'inerzia/opposizione da parte dell'altro condomino, trattandosi di lavori urgenti su parti comuni nell'ambito di un condominio minimo, composto cioè da soli due condomini.
Trova applicazione l'art. 1134 cod. civ., e perciò la spesa autonomamente sostenuta da uno dei condomini di sua iniziativa per la conservazione del bene comune è rimborsabile da parte dell’altro condomino solo nel caso in cui l’opera abbia i requisiti dell'urgenza, nel senso della assoluta indifferibilità.
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