La Cassazione si è trovata a decidere sulla validità di un pignoramento in cui era stato indicato erroneamente un dato catastale.
Sul punto, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di pignoramento immobiliare, l’erronea indicazione dei dati catastali dell’immobile pignorato non dà luogo a nullità dell’atto nella misura in cui tale errore – nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno – non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell’esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell’avviso di vendita.
La sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui - in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali - non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi".
Corte di Cassazione Sez VI , ordinanza n. 19123 del 15.09.2020
(Fonte: Corte di Cassazione.it)
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