“Non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori»
Precisamente, alla luce di tal sentenza, il principio di cui all’art. 1104 c.c., (solidarietà del cedente e cessionario nei debiti), si riferisce esclusivamente ai contributi (ovvero alle quote condominiali richieste e non pagate) e non, più genericamente, ai debiti del Condominio ovvero ai debiti pro-quota del singolo condomino nei confronti dei terzi.
Civile Ord. Sez. VI CIVILE - ord. n.. 12580/ 2020
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