Affidamento di lavori in appalto a ditta e danni a terzi: chi ne risponde?
Riportiamo qui un'interessante e recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III Civile n. 41709 /2021 che così si è espressa:
"Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse con l’unica eccezione del caso fortuito.”.
Ne deriva che la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la 'consegna' dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente 'trasferimento' del ruolo di custode verso i terzi.
Se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode; ciò significa che il committente non si spoglia della responsabilità per danni per il sol fatto di aver consegnato la sua proprietà all'appaltatore per il tempo dei lavori, fatto salvo soltanto il ricorrere di un caso fortuito.
Comments