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MANTO STRADALE SCONNESSO: NO AL RISARCIMENTO PER IL PEDONE CADUTO

NO al risarcimento dei danni subiti dal pedone caduto a causa di una grave sconnessione del manto stradale, “essendo stata considerata la condotta del danneggiato interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l’ora diurna e la piena visibilità”.

E' quanto recentemente disposto dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 23462 del 27.07.2022) nel caso di un pedone caduto su un tratto di marciapiede che presentava una grave disconnessione, perciò evidente ed evitabile.

Dunque non spetta il risarcimento del danno al pedone che, attraversando il tratto di strada malmesso avrebbe potuto accorgersi della disconnessione, stante la sua evidenza all'occhio, anche grazie all'orario diurno che ne avrebbe consentito una maggiore visibilità.

Cassazione civile ordinanza del 27.07.2022, n. 23462



Avv. Emanuela Timperi

tel 0774 012000 - emanuelatimperi@virgilio.it


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