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PER DETERMINARE ASSEGNO DI DIVORZIO PUO' VALERE ANCHE LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE

  • Immagine del redattore: emanuelatimperi
    emanuelatimperi
  • 19 dic 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 35385 del 18.12.2023) introduce un nuovo principio secondo il quale, in sede di determinazione dell'assegno di divorzio, può essere considerato il periodo di convivenza prematrimoniale.


"La convivenza prematrimoniale va considerato per determinare assegno di divorzio.

Nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».




Si rammenta che ogni caso va esaminato singolarmente e necessita di una specifica consulenza basata sull'esame della vicenda e dei documenti

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