Risarcimento al condomino danneggiato da omessa manutenzione di parti comuni: nella ripartizione quote rientra anche a colui che ha subito il danno?
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione SI.
Precisamente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18187/2021 ha illustrato, in tema di ripartizione delle quote tra condomini di risarcimenti dovuti al condomino danneggiato, il seguente principio:
Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati”.
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