" La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam"
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con una recente sentenza (la n. 18390 dell'08.06.2022).
Cosa vuol dire? Come possono manifestare le parti la volontà di recedere da un preliminare di vendita?
Certamente è sempre necessaria la VIA SCRITTA, non essendo validi altri tipi di manifestazione di volontà (orale, o ancor più dedotta dal comportamento).
Dunque quando promittente venditore e acquirente stipulano un preliminare per la compravendita di un immobile, nell'ipotesi in cui non si arrivi alla stipula del rogito notarile (nel caso affrontato dalla Cassazione la Banca non ha concesso il mutuo per l'acquisto costringendo l'acquirente a rinunciarvi) il preliminare può venir meno solo se le parti esprimono il consenso per via scritta: non vale la volontà di recedere manifestata oralmente o, ancor più, se dedotta da un comportamento.
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