SUGLI ACQUISTI COMPIUTI DAI CONIUGI PRIMA DEL 1978: ENTRANO O NO NELLA COMUNIONE DEI BENI?
"Quanti erano già uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151 - salva l'ipotesi in cui sia stato dato espresso dissenso anche da uno solo dei coniugi, nei confronti del regime della comunione legale - sono soggetti alla nuova disciplina del regime della comunione legale dei beni unicamente a decorrere dal 16 gennaio 1978. Oggetto della comunione, peraltro, per costoro, sono non solo gli acquisti compiuti dagli sposi congiuntamente o disgiuntamente successivamente al 15 gennaio 1978, ma anche quelli anteriori, posti in essere nel periodo 21 settembre 1975-15 gennaio 1978, purchè ancora nel patrimonio del coniuge acquirente (e rimangono, conseguentemente, validi ed operativi eventuali precedenti atti di disposizione, su quei beni, posti in essere dal coniuge che aveva proceduto al loro acquisto, senza l'intervento dell'altro).
Cassazione civile. Sez. II, Ordinanza n. 7872 / 2021
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