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SUL RICONOSCIMENTO DELL' ASSEGNO DI DIVORZIO

Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 aprile 2023, n. 9817



La questione relativa al ricorrere dei presupposti per il diritto del coniuge a ricevere l'assegno divorzile è costantemente dibattuta e si arricchisce di continue pronunce giurisprudenziali.


E' del 13.04.2023 una recente ordinanza della Cassazione Civile Sez. I n. 9817, che ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della coniuge inoccupata ha enunciato il seguente principio:


"Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sè, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e/o dei figli, nè sull'esistenza in sè di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poichè la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali reddituali che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio".



N.B. la presente illustrazione ha solo carattere informativo e non costituisce consulenza: ogni caso deve essere singolarmente esaminato e studiato nei dettagli per rendere un parere specifico.



Avv. Emanuela Timperi

tel 0774 012000 mail: emanuelatimperi@virgilio.it

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